Responsabilità “stradale” ex art. 2051 c.c.: niente risarcimento se la condotta dell’utente è incauta (anche se non imprevedibile)

Responsabilità “stradale” ex art. 2051 c.c.: niente risarcimento se la condotta dell’utente è incauta (anche se non imprevedibile)
21 Ottobre 2019: Responsabilità “stradale” ex art. 2051 c.c.: niente risarcimento se la condotta dell’utente è incauta (anche se non imprevedibile) 21 Ottobre 2019

Si consolida la giurisprudenza della Suprema Corte che, in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.), valorizza il comportamento degli utenti della strada (pedoni e conducenti) per affermarne l’insussistenza quando, pur in presenza di una superficie stradale dissestata, la condotta di costoro non sia strada prudente ed attenta.

Pronunciandosi per l’ennesima volta in merito ad una delle numerosissime domande di risarcimento proposte dagli utenti delle strade capitoline, l’ordinanza n. 16149/2019, ha respinto il ricorso col quale due danneggiati censuravano la decisione d’appello che, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace, aveva rigettato le loro domande risarcitorie.

La Corte ha richiamato il principio di diritto espresso da un’altra, recente ordinanza (la n. 2481/2018), secondo il quale “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento”, precisando che “a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Alla luce di questa premessa, la Corte ha ritenuto incensurabile la decisione del Giudice d’appello laddove, “in base alle risultanze processuali”, aveva ritenuto la condotta del danneggiato “connotata “da imprudenza o disattenzione nella guida”, tale da integrare ipotesi di caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno”.

Benché la sede stradale fosse dissestata, e nonostante “l’ora notturna” e la “scarsa visibilità”, invero, “l’utente della strada [il conducente di un motoveicolo] era, infatti, tenuto ad un uso prudente e secondo le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (che consentivano anche agevoli percorsi alternativi, procedendo mantenendo la destra; trattavasi, peraltro, come evidenziato dal Tribunale, di piastre circolari poste, prima dell'inizio del cordolo, a delimitazione della corsia centrale, riservata ai mezzi pubblici dalla corsia di destra, riservata alla circolazione degli altri veicoli, in una strada ampia e rettilinea, ben conosciuta dall'attore)”, uso della strada che, invece, il predetto conducente non aveva fatto.

Si noti che la Corte ha attribuito un’efficienza causale assorbente alla condotta imprudente e disattenta del motociclista (che, evidentemente, si era avventurato nella parte della corsia di marcia in cui si trovavano le suddette “piastre circolari”, benché la strada fosse “ampia e rettilinea” ed egli ben conoscesse “lo stato dei luoghi”), nonostante le circostanze sfavorevoli rappresentate dall’ora notturna e la scarsa visibilità. Queste, evidentemente, secondo il Giudice d’appello, anziché rappresentare una sorta di esimente, avrebbero dovuto indurre il conducente ad una prudenza ed attenzione ancora maggiori, per adeguare la propria condotta di guida a tali circostanze sfavorevoli.

In proposito pare opportuno precisare come un’altra recentissima ordinanza della Suprema Corte (la n. 18415/2019), resa in relazione ad una fattispecie assai particolare, abbia chiarito che “nella fattispecie dell'articolo 2051 c.c. la condotta del danneggiato può costituire caso fortuito o concausa dell'evento dannoso se è colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile” da parte del custode della “cosa” (e cioè, nel caso specifico, dell’ente proprietario della strada).

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